Art. 20.
(Contingente speciale del personale).

      1. È costituito presso il DGS il contingente speciale del personale addetto agli organismi informativi, determinato con apposito regolamento. Il regolamento stabilisce, altresì, l'ordinamento del personale e la disciplina del relativo trattamento economico e previdenziale in conformità ai princìpi di cui al presente titolo.
      2. Il personale iscritto nel contingente speciale di cui a1 comma 1 è composto da dipendenti civili e militari dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche che sono assegnati, con il loro consenso e previo collocamento fuori ruolo o in soprannumero presso l'amministrazione di appartenenza, secondo le forme previste dai

 

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rispettivi ordinamenti, alle dipendenze degli organismi informativi per il periodo stabilito ai sensi dell'articolo 21, comma 6, nonché da personale assunto direttamente con contratto a tempo determinato. I posti del personale collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di appartenenza non sono disponibili ai fini della progressione di carriera del personale in servizio presso le amministrazioni stesse.
      3. Il personale del contingente speciale è destinato dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, sentiti il Ministro della difesa per l'AISE e il Ministro dell'interno per l'AISI, alle strutture del DGS, all'AISE e all'AISI, sulla base delle richieste avanzate dai rispettivi direttori, in relazione alle esigenze e all'organizzazione interna degli organismi stessi.
      4. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è comunicato prima della sua adozione al Comitato parlamentere per la sicurezza, che può formulare osservazioni in merito entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il regolamento è comunque emanato. Analoga procedura è seguita per le eventuali successive modifiche del regolamento.